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 Linea vita tetto

Il Decreto Legislativo 81/2008 e la linea vita per la messa in sicurezza del tetto.

Il Decreto Legislativo 81/2008 e succ. mod. e integr. è conosciuto come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, esso riassume le precedenti norme (leggi e decreti) in materia di sicurezza. Sono stati abrogati il DPR 547/55, la Legge 164/56, il D.Lvo 626/94 e il D.Lvo 494/96 che sono stati riscritti e rielaborati nel Testo Unico tenendo conto dell’evoluzione dei tempi, degli strumenti e dei mezzi d’opera esistenti ad oggi e della più accentuata sensibilità nei confronti della sicurezza del mondo del lavoro.
Scopo del D.Lvo. 81/2008 è riformare le norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
La norma introduce alcuni principi fondamentali nella gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, tra cui le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare:
- la valutazione dei rischi;
- la programmazione  della prevenzione;
- la riduzione o eliminazione dei rischi;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- la formazione e l’informazione di tutti i lavoratori secondo le specifiche competenze;
- l’uso della segnaletica di avvertimento e sicurezza.
Il D.Lvo 81/2008 si articola in “XIII Titoli “ ciascuno dedicato ad una specifica materia in tema di sicurezza del lavoro, i più conosciuti dai lavoratori sono certamente il Titolo I e il Titolo II che trattano dei “PRINCIPI COMUNI” in materia di sicurezza, introducono gli obblighi di datori di lavoro e dipendenti e in generale dei “LUOGHI DI LAVORO” perché chi svolge un’attività in qualità di dipendente o di datore di lavoro è sottoposto all’assolvimento di determinati obblighi secondo le specifiche mansioni e il Titolo IV che tratta dei “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI” perché in occasione dell’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile sia il committente dei lavori che coloro che svolgono il lavoro su incarico del committente devono attenersi alle disposizioni contenute nella presente norma pena importanti sanzioni penali e pecuniarie.
Tra gli obblighi del committente quello della nomina di due importanti figure nell’ambito dei cantieri edili la figura del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera e del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera.
Il D.Lvo 81/2008 in materia di sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili contiene inoltre la revisione dell’ex DPR 164/56 e tratta all’art. 115 i “sistemi di protezione contro le cadute dall’alto” argomento prima mai trattato dal D.Lvo 494/96.
L’art. 115 tratta i lavori in quota e prevede che qualora non siano presenti forme di protezione collettiva ben definite al precedente art. 111 comma 1, lett a) è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l’uso specifico conformi alle norme tecniche quali:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
Ed inoltre recita che “il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.”
È pertanto obbligatorio in assenza di opere provvisionali o di specifici dispositivi di protezione collettiva (ponteggi perimetrali o staffe parapetto), la presenza di dispositivi di ancoraggio a norma UNI 795/2002, che sono gli unici punti dove possono essere agganciati i DPI (imbracature, cordini, ecc.)
Questo è quanto recita il disposto legislativo nazionale il cui mancato adempimento comporta sanzioni sia amministrative che penali.
Ciascuna regione in materia di cadute dall’alto nei cantieri edili ha legiferato autonomamente, la vicina Toscana già con Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1, la Regione Liguria in attuazione del D.Lvo 81/2008 ha promulgato la Legge Regionale 15 febbraio 2010 n. 5.
L’art. 2 della L.R. 5/2010 recita:
“1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.
2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.”
La L.R. 5/2010 impone inoltre l’obbligo dell’attestazione del rispetto dei requisiti di sicurezza da parte del progettista dell’intervento da presentare a corredo della DIA (dichiarazione di inizio attività) presentata per dar corso ai lavori, unitamente ad un elaborato planimetrico contenente i punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio e le modalità di accesso alla copertura, pena l’impossibilità di dar corso ai lavori.
Il responsabile dei lavori, altra figura introdotta dalle norme sulla sicurezza dei cantieri edili, deve attestare nel corso delle varie fasi dei lavori che i dispositivi “siano correttamente installati e regolarmente utilizzati”.
Alla luce di quanto sinteticamente esposto si deve guardare alla presente legge non come una norma impositiva di ulteriori oneri per colui che deve effettuare un lavoro anche piccolo di manutenzione in copertura, bensì come una legge che intende salvaguardare “la vita” di chi deve operare saltuariamente sul tetto, come gli antennisti, il muratore che manutenta la canna fumaria o il manto di copertura, l’idraulico che verifica i pannelli solari che anche per piccoli interventi rischiano la loro incolumità se non hanno a disposizione questi sistemi di protezione dalle cadute da qui il nome sintetico di “linea vita”.
È poi importante che anche le persone che accedono alla copertura siano formati all’utilizzo dei dispositivi di ancoraggio onde utilizzarli nei modi stabiliti dalla norma ed evitare eventuali infortuni.
Dott. Ing. Sabrina Nardini