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 Dichiarazione di successione

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Redazione e compilazione dichiarazione di successione, volture catastali con espletamento di tutte le pratiche amministrative richieste; pagamento tributi, presentazione delle pratiche presso gli uffici territoriali competenti.
 

Documentazione da presentare:

- certificato di morte in carta semplice
- fotocopia dei codici fiscali del defunto e di tutti gli eredi
- fotocopia di un documento di identità del defunto e di tutti gli eredi (assicurandosi che rechi la -residenza attuale, altrimenti comunicarla):
- Occorre, inoltre, un'autocertificazione in carta semplice da cui risultino le generalità del defunto nonché la parentela e le generalità di tutti i suoi eredi e legatari nonché un'autocertificazione per le agevolazioni prima casa.

Immobili

Per ciascun immobile caduto in successione, necessita- una copia del titolo di provenienza- se pervenuto con atto notarile (compravendita, donazione, divisione, ...) portare il rogito notarile con cui è stato acquistato dal defunto- se pervenuto al defunto con una precedente successione, portare la copia della dichiarazione di successione- tutta la documentazione catastale, eventuali licenze, concessioni e condoni nonché eventuali accertamenti di valore
- se gli immobili sono privi di rendita catastale, si consiglia di richiedere la preventiva attribuzione della rendita catastale, allo scopo di evitare futuri accertamenti, anche in conguaglio
- se nella successione vi sono terreni agricoli o suoli edificatori, è consigliabile chiedere al Sindaco del Comune dove sono situati gli immobili un certificato di destinazione urbanistica, allo scopo di fornire all'ufficio elementi per l'accertamento di valore
 

La successione si apre al momento della morte. Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro anni 1 dalla data del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del deceduto.
L'imposta sulle successioni, era stata soppressa dal 25.10.2001, indipendentemente dal valore dell'asse ereditario e del grado di parentela tra defunto e beneficiari, pertanto tale obbligo restava solamente se nel patrimonio ereditario erano presenti beni immobili o diritti reali sugli stessi, ed in tal caso risultavano ancora dovute le imposte ipotecarie e catastali, determinate rispettivamente nel 2% e nell’1% del valore dei beni stessi; nel caso in cui vi fossero stati in capo agli eredi le condizioni per godere dei benefici per la prima casa, tali imposte sarebbero state corrisposte nella misura fissa di € 168,00.
Dal 1° gennaio 2007 (Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modifiche in Legge n. 286 del 24 novembre 2007 e successivamente modificato in sede di Finanziaria 2007 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) è stata istituita l'imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatte salve alcune modifiche.
Le aliquote sono le seguenti:
a) il 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario;
b) il 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, con una franchigia di 100.000,00 euro per ciascun fratello o sorella;
c) l'8% nei confronti degli altri soggetti.
Se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1994 la franchigia è di un milione e mezzo di euro.
Per le imposte ipotecarie e catastali, permane l’ordinario regime previsto dalla tariffa allegata al d.lgs. 347/1990 con aliquota del 2% per l’imposta ipotecaria ed 1% per l’imposta catastale, salvo la misura fissa (Euro 168,00 ciascuna) in caso di benefici prima casa (la presenza dei requisiti anche in capo ad uno solo dei beneficiari estende il trattamento agevolato agli altri coeredi indivisi).
Agevolazione prima casaDal 25 ottobre 2001 è stata abolita l'imposta di successione
Tuttavia sugli immobili caduti in successione si paga l'imposta ipotecaria (di trascrizione) pari al 2% e l'imposta catastale pari all'1%.Tali imposte sono applicate in misura fissa (complessivamente 129,11 + 129,11) quando l'erede, o in caso di pluralità di eredi, almeno uno di essi, abbia i requisiti per procedere all'acquisto della prima abitazione.Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici consultare i tecnici dello Studio Immobiliare.