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Imu:

L’imposta municipale propria, che va a sostituire l’ICI e la cui applicazione, in via sperimentale, è stata anticipata dalla L. 214 del 22 dicembre 2011 al 2012, costituirà per il proprietario un pesante salasso, causa la reintroduzione della tassazione dell’abitazione principale, l’aumento dei coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali dei fabbricati, siano essi urbani o rurali, dei terreni agricoli che delle aree fabbricabili.
Di seguito si intende richiamare quanto essenziale alla determinazione dell’imposta da liquidare.
Soggetto passivo di questa imposta è il proprietario, o il titolare di un diritto di godimento: usufrutto, uso, abitazione, superficie, che riguardi beni immobili: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.
E’ necessario richiamare che l’abitazione principale è il luogo dove “il soggetto passivo” ha la residenza anagrafica e dove dimora abitualmente; le pertinenze dell’abitazione principale sono quelle classificate come C/2 ( depositi e magazzini), C/6 ( autorimesse, ecc), C/7 (posto auto coperto e scoperto, tettoia chiusa o aperta), e sono da considerare nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se sono iscritte in catasto unitamente all’immobile di uso abitativo, quindi senza una autonoma rendita catastale.
Per liquidare l’imposta occorre determinare la base imponibile, che per i fabbricati è determinata ai sensi dell’art.5, commi 1, 3, 5, 6 del D. Lgs. 504/92: occorre prendere la rendita catastale vigente all’01 gennaio dell’anno di imposta, rivalutarla del 5% ed applicare i moltiplicatori, pertanto si avrà:
Imponibile IMU fabbricati = rendita catastale X 1,05 X moltiplicatore
Ai fabbricati si applicano i seguenti moltiplicatori:
moltiplicatore 160:
- per i fabbricati (abitazioni) che appartengono alla categoria catastale A, escludendo gli A/10
- per i fabbricati classificati come C/2, C/6, C/7;
moltiplicatore 140:
- per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale B,
- per i fabbricati classificati come C/3, C/4, C/5
moltiplicatore 80:
- per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)
- per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale D/5 (banche, assicurazioni)
moltiplicatore 60 che a decorrere dall’01 gennaio 2013 passerà a 65:
- per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale D esclusi i D5
moltiplicatore 55:
- per i fabbricati classificati come C/1 ( negozi, botteghe).
Ricavati i valori da sottoporre a tassazione si applicano le aliquote deliberate da ciascun Comune.
L’aliquota base è  dello 0,76% che potrà essere modificata fino a 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione.
Ma per immobili che non producono reddito fondiario, per quelli concessi in locazione ad uso abitativo, commerciale, industriale e per gli immobili posseduti da società di capitali, enti pubblici e privati, ciascun comune potrà ridurre l’aliquota dallo 0,76 fino allo 0,4%.
L’aliquota per l’abitazione principale e le pertinenze è pari allo 0,40%, ma il Comune potrà aumentarla o diminuirla dello 0,2%.
La detrazione per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno per cui permane questa destinazione è pari a 200 €: l’eventuale eccedenza non costituisce credito d’imposta, ma può essere usata in detrazione dell’imposta dovuta sulle pertinenze dell’abitazione principale.
La detrazione spetta a ciascun soggetto passivo in relazione alla percentuale di possesso, ad esempio a due coniugi comproprietari al 50% spetta una detrazione di 100 € ciascuno. In presenza di figli di età inferiore a 26 anni che risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’abitazione, per gli anni 2012 e 2013 la detrazione può essere aumentata di 50 € a figlio: la detrazione globale non può comunque superare i 400,00 €.
Gli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti  sanitari o di ricovero, possono beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale purché l’unità non risulti locata.

L’imposta proporzionalmente al periodo e alla percentuale di possesso è dovuta per anno solare:
IMU= valore dell’immobile X quota di possesso X mesi di possesso X aliquota
                                                                             12
Viene versata in due rate di uguale importo al 16.6 ed al 16.12, ma il contribuente può pagare in unica soluzione al 16.6.
Il versamento dell’imposta avviene con mod. F24, con modalità stabilite da provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Il Comune della Spezia, con deliberazione del 15.02.2012 ha determinato le aliquote e le detrazioni relative all’IMU per l’anno 2012:
- L’aliquota ordinaria è pari allo 0,76%

- aliquota ridotta 0,40% per l’abitazione principale compresa nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e loro pertinenze: è considerata abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari purché non locata, o da chi “a seguito di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la “casa coniugale”.

- aliquota dello 0,46 % per gli immobili locati secondo il canale agevolato a decorrere dal mese successivo a quello di registrazione, previa apposita istanza supportata da attestato della commissione di conciliazione e per gli immobili concessi in locazione a studenti universitari iscritti al Polo Universitario “G. Marconi”, purché il contratto non abbia durata inferiore all’anno.

- aliquota 0,50% per le unità di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in line retta di primo grado a condizione che il soggetto passivo non abbia nell’ambito del territorio comunale titolarità di diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili ad uso abitativo, e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile che gli è stato concesso in uso gratuito.

- Aliquota ridotta 0,58% per unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, che siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per le unità immobiliare di proprietà A.R.T.E. adibite ad abitazione principale degli assegnatari.

- Aliquota 0,60% per abitazioni principali accatastate come A/1, A/8, A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze.

- Aliquota 0,70% per fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

- Aliquota 0,86% per unità immobiliari classificate come A/10, C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell’abitazione principale.

- Aliquota 0,90% per unità immobiliari classificate in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 che non siano adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

- Aliquota 0,96 % per immobili classificati nel gruppo D ad eccezione del D/10 e per le aree fabbricabili.

- Aliquota 1,06% per unità classificate come A/1, A/8, A/9 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unità classificate in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 per le quali da almeno sei mesi non siano stati registrati contratti di locazione, c.d. “alloggi non locati”. Non vengono considerati “alloggi non locati” le unità immobiliari ove risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale: a queste unità si applica l’aliquota dello 0,90%.

Cedolare secca

La cedolare secca sostituisce Irpef, addizionali regionali, comunali, imposta di registro e di bollo, ma anche l’imposta sulla risoluzione sul contratto di locazione.
Nei contratti di locazione, ad uso abitativo, con canale agevolato l’aliquota da applicare sull’importo percepito è del 19% e nei contratti a canone libero del 21%.
Effettata l’ opzione, per tutto il periodo in cui si resta in cedolare non si devono fare aggiornamenti del canone, compreso l’adeguamento istat annuale.
Per quanto concerne il pagamento dell’acconto dal 2012 cambia la regola: l’acconto si deve calcolare col metodo storico, anziché quello previsionale, pertanto chi lo scorso anno ha tenuto la casa sfitta, o non ha optato per la cedolare secca non paga acconto. Quest’anno l’acconto è dovuto nella misura del 95%:
- se l’importo è inferiore a 257,52 la rata va pagata in unica soluzione a novembre,
- se superiore in due rate:
- al 16 giugno, si deve versare il 40%,
- al 30 novembre il 60% di quanto dovuto.
Chi si trova nella condizione di avere versato più del dovuto, ad esempio perché l’inquilino ha risolto il contratto anticipatamente, può in sede di dichiarazione dei redditi operare la compensazione in quanto la cedolare segue le regole dell’irpef.
Codici tributo per il pagamento della cedolare secca, da effettuare con modello F24,
1840 1^ rata di acconto
1841 2^ rata di acconto
1842 saldo cedolare

Detrazione del 36%

La detrazione sull’Irpef del 36%:
- da quest’anno è entrata a regime, quindi non necessita più di proroghe,
- riguarda interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle singole unità immobiliari,
- la manutenzione ordinaria beneficia dell’agevolazione solo se eseguita sulle parti
- comuni del condominio.
- dal 1° gennaio 2012 si applica anche alla ricostruzione ed al ripristino di immobili danneggiati a seguito delle calamità naturali purché ci sia stata la dichiarazione di stato di emergenza.
- è da suddividere in 10 rate annuali anche per chi ha superato i 75/ 80 anni di età,
- nella dichiarazione dei redditi 2012 per il 2011 si detrae quanto pagato con bonifici tracciabili nel 2011,
- il bonifico deve recare il codice fiscale di chi effettua il pagamento e la partita Iva del ricevente il pagamento,
- per lavori iniziati dal 14 maggio 2011 non è necessario comunicare al Centro operativo di Pescara l’ inizio lavori,
- dal 14 maggio 2011 non è necessario scindere sulla fattura l’importo del costo della manodopera e dei materiali,
- sui bonifici, a partire dal 06 luglio 2011, viene applicata la ritenuta d’acconto del 4%,
- la spesa massima su cui operare la detrazione è pari ad € 48.000 per ciascuna unità immobiliare.

Detrazione del 55%

La detrazione del 55% finalizzata all’efficienza energetica è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012 Dl 201/11: e riguarda le spese che si sostengono per conseguire l’obiettivo del risparmio energetico, godono del beneficio gli interventi
- per istallazione di pannelli solari,
- sostituzione degli impianti di riscaldamento,
- interventi finalizzati al risparmio energetico come coibentazioni, pavimentazioni, finestre.
Dal 1° gennaio beneficia della detrazione anche
- la sostituzione dello scalda acqua a pompa di calore.
I limiti della detrazione sono
€ 100.000 per la riqualificazione energetica degli edifici,
€  60.000 per interventi sull’involucro: pareti, coperture, finestre comprensive di infissi e per l’ istallazione di pannelli solari.
Per accedere al beneficio occorre, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, trasmettere all’ENEA la documentazione tecnica che varia a seconda della tipologia degli interventi.
Dal 2013, in assenza di proroga, i soggetti Irpef per “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici”, “con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia” possono detrarre il 36%.