La certificazione energetica con particolare riferimento alla regione Liguria
Le norme europee, nazionali e regionali dispongono che tutti gli edifici, comprese le singole unità immobiliari, devono essere dotati di un attestato di certificazione energetica. L’obbligo sussiste per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati oggetto di ristrutturazione edilizia integrale. Negli altri casi, comprese le singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio all’atto della compravendita o della locazione, tale obbligo viene introdotto col D.Lgs. 192/2005 e dal 1° gennaio 2012 è stato esteso anche ai casi di pubblicità immobiliare all’atto dell’offerta di trasferimento dei beni.
Per quanto concerne la normativa di riferimento nazionale, il Decreto Legislativo 192 del 19.08.2005, che attua la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione ed in particolare è prevista un’applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
- Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- Un’applicazione limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente;
E’ prevista invece un’applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
- Ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio all’infuori di quanto già previsto sopra;
- Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
- Sostituzione di generatori di calore.
Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
- Gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- I fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Fatti salvi i casi sopra elencati è indispensabile all’atto della compravendita o locazione di singole unità immobiliari.
L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio (sinteticamente il valore di energia annua per riscaldare l’immobile). Esso è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. Ha validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
Il D.Lgs. 192/2005 nel caso di compravendita dell’intero immobile e della singola unità immobiliare, prevede inoltre che l’attestato di certificazione energetica sia allegato all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata, mentre nel caso di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.
La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell’appartamento interessato, su una certificazione comune dell’intero edificio qualora nel condominio ci sia un impianto termico comune ovvero sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.
La certificazione energetica degli edifici in Liguria è disciplinata dalla legge regionale n.22 del 29.05.2007 (Norme in materia di energia) e dal regolamento regionale n.1 del 22.01.2009, emanato in attuazione dell’articolo 29 della stessa legge (che ha sostituito integralmente il primo regolamento regionale n.6/2007).
Il Regolamento Regionale n.1 del 22.01.2009 definisce in particolare il sistema di certificazione energetica degli edifici in Liguria allo scopo di perseguire una riduzione dei consumi energetici nel settore civile.
Sono esclusi dall’applicazione del suddetto regolamento le seguenti categorie di edifici ed impianti:
a.Gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina del D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.10 della L.137/2002” limitatamente alla parte seconda e all’art.136 comma 1 lettere b) e c) nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni del regolamento in questione implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b.I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non atrimenti utilizzabili;
c.I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
d.Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
L’attestato di certificazione energetica rilasciato nella Regione Liguria contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificio-impianto e fornisce all’utente le informazioni sulla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Ciascun attestato ha un numero identificativo, riporta la data di rilascio e la sua scadenza, considerato che, come già spiegato, esso ha validità di dieci anni. Vengono inoltre raccolte nello stesso alcune informazioni generali relative all’edificio tra cui la sua ubicazione, il nominativo dei proprietari, l’anno di costruzione dell’edificio, la zona climatica, la superficie utile, il volume lordo, il rapporto di forma S/V e gli identificativi catastali).
Nell’attestato viene definita la prestazione energetica globale EPgl che fornisce la classificazione energetica dell’edificio su una scala variabile da A+ a G (da A+ verso G peggiorano le prestazioni energetiche dell’edificio, ossia occorre più energia per riscaldare l’immobile); in particolare vengono individuate sia la classe attuale dell’edificio sulla base dell’EPgl effettivo che la classe raggiungibile dell’edificio sulla base dell’indice EPgl valutato in seguito agli interventi di risparmio energetico suggeriti dal certificatore e riportati sul retro dell’attestato. Su quest’ultimo è inoltre definito con una linea rossa come riferimento il requisito minimo EPLi previsto per un edificio identico di nuova costruzione.
Viene inoltre riportata, ai fini della valutazione dei benefici ambientali, la quantità annuale di CO2 emessa in ambiente nelle condizioni attuali e in seguito agli interventi di risparmio energetico suggeriti dal certificatore.
Sul retro dell’attestato sono inoltre riportati:
a)Prestazione energetica dell’involucro EPi,inv (anche questa rappresentata su una scala di classificazione energetica variabile da A+ a G) nella quale viene effettuato un raffronto tra la classe attuale dell’involucro e quella raggiungibile a seguito degli interventi di risparmio energetico proposti;
b)Prestazione energetica dell’impianto Ω (scala di rappresentazione da A a G) nella quale viene effettuato un raffronto tra la classe attuale dell’involucro e quella raggiungibile a seguito degli interventi di risparmio energetico suggeriti;
c)Prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria EPacs (scala di rappresentazione da A a G) nella quale viene effettuato un raffronto tra la classe attuale dell’involucro e quella raggiungibile a seguito degli interventi di risparmio energetico ipotizzati;
Sono inoltre riassunti gli interventi consigliati relativi all’involucro, all’impianto e attinenti le energie rinnovabili e viene fornito un resoconto dell’energia primaria annua risparmiata, del costo degli interventi e del relativo tempo di ritorno.
Il proprietario deve richiedere la produzione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio in questione ad un professionista abilitato e iscritto nell’elenco dei certificatori energetici della Regione Liguria, consultabile anche sul sito www.ambienteinliguria.it. Il professionista incaricato provvede alla compilazione e al rilascio al richiedente dell’attestato di certificazione energetica ed a inviarne copia al Comune in cui è ubicato l’edificio.
Il Regolamento Regionale prevede per la Regione Liguria delle ispezioni eseguite su almeno il 5% annuo degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione che consistono nella verifica in corso d’opera della conformità delle opere al progetto approvato con particolare riferimento all’involucro edilizio e all’impianto termico per la climatizzazione invernale. Per tutti i componenti di impianto ed i materiali isolanti deve essere fornita la documentazione tecnica e la certificazione secondo le vigenti normative.
Infine il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.28 (Decreto Rinnovabili) all’art.13 ha previsto inoltre che dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio riportare negli annunci di vendita e di affitto di edifici o singole unità immobiliari l’Indice di Prestazione Energetica (EPi) e la classe energetica dell’edificio. Scopo della norma è quello di incentivare l’edilizia sostenibile ossia quell’edilizia che è attenta al livello qualitativo dei materiali che consentono di avere un risparmio di energia e penalizzare gli edifici che portano ad un dispendio maggiore di energia. L’indice di prestazione energetica (EPi) rappresenta il valore di energia annua necessaria a mantenere la temperatura di 20°C negli ambienti per ogni metro quadrato ed è espresso in Kwh/mq. Naturalmente più basso è tale valore, maggiore sarà l’efficienza energetica dell’abitazione. Per quanto concerne le sanzioni per la mancata indicazione, la normativa nazionale non ne fa alcun riferimento ma è ciascuna Regione che legifera singolarmente per stabilire eventuali provvedimenti in proposito; nel caso della Regione Liguria al momento non sono previste specifiche sanzioni, mentre ad esempio la Regione Lombardia con Delibera del 24.11.2011 ha previsto una sanzione amministrativa variabile da 1000,00€ a 5000,00€.
Nello specifico l’art.13 del Decreto Legislativo 28/2011 prevede che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari sia inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
Quindi nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita o di locazione devono riportare l’indice di prestazione energetica e la classe energetica dell’edificio contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
Questa ulteriore applicazione della norma ha lo scopo evidente di far conoscere a chi vuole acquistare o locare un immobile quali siano le prestazioni energetiche rispetto ad un altro immobile e quindi la possibilità di effettuare una valutazione economica più approfondita.
Dott. Ing. Sabrina Nardini
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